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Certificazioni Energetiche

Obbligo allegare APE libretto Impianto con le manutenzioni annuali.
La validità di dieci anni dell'Ape è subordinata al controllo di efficienza energetica degli impianti

Il libretto d’impianto va allegato all’Attestato di Prestazione Energetica solamente all’atto di stipula del contratto definitivo.
La consegna del libretto d’impianto al futuro proprietario dell’abitazione infatti non è necessaria in fase di trattativa d’acquisto: la validità dell’Ape è legata necessariamente all’efficienza energetica degli impianti termici e, nel caso non venga effettuato il controllo su questi ultimi, l’Ape scadrà il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.

I libretti d’impianto vanno allegati all’Ape e consentono di verificarne la validità ma, allo stesso tempo, l’Ape non può essere modificato da libretti d’impianto successivi a quello allegato all’Attestato.

La precisazione, resa pubblica dal Consiglio Nazionale del notariato, serve per fare luce sulle disposizioni previste dalla Legge del Fare 98/2013 e dalla Legge Ecobonus: le nuove regole impongono la consegna al cliente dell’Ape (in originale o in copia) già in fase di trattativa, affinchè il cliente possa aver chiare le condizioni dell’edificio (efficienza energetica, isolamento termico, prestazioni e classe d’appartenenza).
L’Ape verrà poi allegato a tutti gli atti di trasferimento degli immobili e sarà considerato valido per dieci anni, con aggiornamenti previsti in caso di ristrutturazioni o interventi che vadano a modificare la classe energetica dell’immobile.
Come anticipato, nel caso in cui non vengano effettuati i controlli periodici sugli impianti, l’Ape potrà scadere prima dei dieci anni previsti dalla legge.
Lo studio ARCHLASER4D in collaborazione con la ditta ENERGY SYSTEM dell’Ing. MASSELLI Domenico effettua in concomitanza al sopralluogo della Certificazione Energetica la prova dei fumi, la manutenzione e il bollino ad un prezzo in PROMOZIONE di
45€ + Bollino.


Certificazione energetica edifici

IL CERTIFICATO ENERGETICO non è solo un certificato obbligatorio ma serve in primis per capire il consumo di metano di un immobile diventando così un parametro fondamentale per la valutazione del tuo immobile

Consigli di ARCHLASER4D:

Non fatevi ingannare dalla lettera della Classe Energetica (A B C D F G) perchè ci fa solo capire che l'immobile potrebbe essere migliorato cioè un immobile di classe G non significa che consuma tanto di metano ma ci dice solo che c'è tanto da migliorarlo (sostituzione infissi. impianto nuovo, isolamento tetto, sostituzione vetri ecc) questo è il semplice esempio di un immobile che si trova all'interno di un condominio che sopra e sotto e un lato è riscaldato, bhe questo immobile sarà anche di classe G ma i consumi sono bassissimi.

Come faccio a sapere da una Certificazione Energetica i consumi del mio immobile?
Dovete sapere EPI (Prestazione Energetica Globale), un dato importantissimo ed obbligatorio sia nell'ACE (Attestato di Certificazione Energetica) e sia negli annunci pubblicitari, dove con una semplice conversione e con l'applicazione di un algoritmo possiamo sapere in base alle ore di accensione dei nostri riscaldamenti l'effettivo consumo di metano.

Riferimenti Normativi

La certificazione energetica degli edifici è una procedura che attesta la prestazione o il rendimento energetico di un edificio al fine di consapevolizzare gli utenti a un minor consumo così da evitare gli sprechi compiendo scelte più consapevoli. La certificazione energetica è anche da intendersi quale strumento perla trasparenza del mercato immobiliare così che il futuro acquirente, ricevendo la certificazione energetica dal venditore, possa sapere con precisione l’effettivo valore di consumo dell’immobile che è in procinto di acquistare.

La certificazione energetica altro non è che una procedura che, attraverso una metodologia standardizzata (definita a livello regionale oppure a livello nazionale), classifica un edificio all’interno di una scala graduata sulla base delle sue caratteristiche energetiche. La certificazione energetica, il cuiobbligo deriva da una direttiva di carattere comunitario, è recentemente diventata una procedura di carattere nazionale recepita attraverso il D.M.26 giugno 2009 con le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” in cui, tra le altre cose, si specificano le metodologie di calcolo per la definizione dell’indicatore di prestazione energetica e si fornisce un criterio di classificazione. Ciò detto nonostante una direttiva europea recepita dal Decreto Ministeriale ogni regione (o almeno, allo stato attuale) hanno legiferato una propria metodologia di calcolo “proprietaria” per la definizione dell’indicatore di prestazione energetica.

Le classi energetiche, prodotte dalla certificazione energetica, vanno dalla A+ (edificio a bassissimo impatto ambientale la cui realizzazione comporta ingenti sacrifici tecnologici ed economici e che attualmente è rappresentata da una ristrettissima cerchia di edifici che sono quasi tutti di carattere sperimentale) alla classe G (edificio ad alto consumo energetico che oggi rappresenta la stragrande maggioranza del parco edifici presente sul territorio nazionale e regionale).

Si deve osservare comunque come le recenti modifiche alle procedure di calcolo introdotte dall’ultimo D.G.R. (Decreto della Giunta Regionale) 5736 dell’11 giugno 2009 “Aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici” comporti, per tutti gli edifici da certificare, un netto miglioramento nella classe energetica che emerge dalla procedura di calcolo questo perché la procedura di calcolo risulta nettamente differente rispetto alle procedure di calcolo che venivano utilizzate per la certificazione energetica fino all’introduzione del D.G.R. stesso. Tradotto in termini più semplici se la certificazione energetica prodotta con le “vecchie” metodologie comportava un inserimento di un edificio in classe “G” non è detto che lo stesso edificio valutato in termini di certificazione energetica con la nuova procedura sia ancora nella classe sopracitata; molto spesso, infatti, la classe risultante sarà finanche nettamente superiore.


 
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